La preventiva accettazione con beneficio di inventario non è necessaria per l’impugnazione di disposizioni lesive della legittima, qualora il legittimario sia chiamato per legge ad una eredità “vuota”.

In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato “ex lege” all’eredità, è considerato pretermesso qualora il “de cuius” abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare “inter vivos”; ne deriva che l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 05/01/2017)

Cass. n. 24836 del 17.08.2022