In materia di imposta di registro, l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 va applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all’avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente un’attività d’impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un’azienda, e l’agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali. L’esenzione di imposta non spetta in caso di donazione ai figli di partecipazioni sociali in società di mero godimento immobiliare, poiché il trasferimento del controllo di società, che non hanno un’effettiva ed operativa attività economica, non è equivalente al trasferimento di un’azienda. Ne consegue che risulta esente da censure, in diritto, la sentenza con cui sia stata confermata la legittimità dell’applicazione dell’imposta di registro sul presupposto della mancata prova di un’attività economica della società oggetto del trasferimento di quote, non ricorrendo dunque il presupposto dell’attività d’impresa per l’applicazione dell’agevolazione.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6082